preventivo amministratore condominio

CAMBIARE L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

2020-07-22T07:24:50+02:00Di |Articoli|

Cambiare l'amministratore del condominio è un passaggio piuttosto delicato: Possiamo consigliare - anche contro i nostri interessi -  di non farlo per una questione esclusivamente economica, ma di procedere solo se è venuta a mancare la fiducia riposta nei confronti dell’attuale amministratore o se non svolge più le sue mansioni. Per esempio,

OFFERTA 3 x 2

2020-08-17T10:57:59+02:00Di |Articoli|

Presupposti dell’offerta: deve trattarsi di un condominio ubicato nella provincia di Lecco e mai amministrato da Media Progea snc o da uno dei soci titolari della società. L’offerta dovrà comunque essere formalizzata con preventivo scritto da parte della società Media Progea snc che si riserva la facoltà di redigere.  Consigli sull’offerta: l’offerta è

OFFERTA -20%

2020-07-22T07:52:32+02:00Di |Articoli|

Offerta  -20% Presupposti dell’offerta Per usufruire dell'OFFERTA -20%, deve trattarsi di un condominio ubicato nella provincia di Lecco e mai amministrato da Media Progea snc o da uno dei soci titolari della stessa. L’offerta dovrà comunque essere formalizzata con preventivo scritto da sottoporre all’assemblea per l’accettazione. Consigli sull’offerta L’offerta è consigliata a quei

LA TARGA DELL’AMMINISTRATORE

2020-07-22T07:57:03+02:00Di |Articoli|

La targa dell'amministratore viene apposta ai sensi dell’art. 1129, quinto e sesto comma, del c.c. che recita: “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al

REPERIBILITA’ DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

2020-07-22T08:00:07+02:00Di |Articoli|

L’amministratore condominiale non ha nessun obbligo di essere reperibile o disponibile personalmente 7giorni su 7, h 24. Non esiste una norma di legge a riguardo se non le disposizioni dell’art. 1129 del c.c. che obbligano l’amministratore a fornire gli orari di apertura del proprio ufficio per la consultazione della documentazione condominiale. Il

ASSOCIAZIONI DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

2020-07-22T08:01:10+02:00Di |Articoli|

Diciamolo subito: l’amministratore di condominio non ha nessun obbligo di essere iscritto ad associazioni di categoria! Infatti, la professione di amministratore condominiale si esercitata ai sensi della L. 4 del 14 gennaio 2013 - disposizioni in materia di professioni non organizzate-. Con questa Legge lo Stato riconosce l’esistenza di una serie di professioni

CONSULENZA GRATUITA

2020-07-22T08:03:00+02:00Di |Articoli|

La nostra società, attraverso l’esperienza acquisita dai propri soci in 30 anni di attività, è in grado di offrire un servizio di CONSULENZA GRATUITA. Riceverai preziosi suggerimenti in merito a problematiche condominiali o argomenti tecnici riferiti ad un caso Tuo specifico. Risponderemo a quesiti relativi all'assemblea condominiale, impugnazione delibere, tabelle millesimali, ripartizione delle spese,

I REQUISITI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

2020-07-22T08:04:27+02:00Di |Articoli|

L’amministratore di condominio deve possedere dei requisiti “iniziali” e deve annualmente frequentare un apposito corso di aggiornamento della durata di 15 ore (ogni anno!).  Il D.M. 140 del 13 agosto 2014, in vigore dal 9 ottobre dello stesso anno - regolamento attuativo della legge 220/2010 cd. di riforma del condominio - recita: “1-

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ENTRO 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

2020-07-22T08:06:08+02:00Di |Articoli|

L'art. 1130 del c.c. prescrive che l'amministratore di condominio, tra le altre cose, DEVE “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.” Entro questo termine quindi l’amministratore ha l’obbligo di convocare l’assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del rendiconto; ricordiamo che la chiusura dell’esercizio finanziario

LA REVOCA GIUDIZIALE DELL’AMMINISTRATORE

2020-07-22T08:10:41+02:00Di |Articoli|

Ai sensi dell’art. 64 delle disp. att. del c.c., in caso di gravi irregolarità o di ritardi oltre i termini di legge nell’espletamento delle proprie mansioni obbligatorie senza giustificati motivi -i casi sono contemplati nell’art. 1129, undicesimo comma e del quanto comma dell’art. 1131 del c.c.- è possibile chiedere la revoca dell’amministratore

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