La targa dell’amministratore viene apposta ai sensi dell’art. 1129, quinto e sesto comma, del c.c. che recita: “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore. La targa consente alle terze persone di identificare con facilità chi segue la gestione del fabbricato; all’obbligo deve adempiere l’amministratore ma il costo dovrà essere sostenuto dal condominio, poiché trattasi di un adeguamento normativo obbligatorio.

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