Cambiare l’amministratore del condominio è un passaggio piuttosto delicato: Possiamo consigliare – anche contro i nostri interessi –  di non farlo per una questione esclusivamente economica, ma di procedere solo se è venuta a mancare la fiducia riposta nei confronti dell’attuale amministratore o se non svolge più le sue mansioni.
Per esempio, se non provvede ad eseguire le delibere assembleari e le mansioni ordinarie nei tempi consentiti, se non è rintracciabile da diverso tempo o se – peggio –  si hanno serie e fondate perplessità sulla regolarità dell’amministrazione, allora sarà il caso di procedere.
Pur ribadendo il nostro consiglio iniziale, ricordiamo che il condominio può decidere di revocare il mandato all’amministratore in qualsiasi momento, anche senza nessuna motivazione, ma solo ritenendo che abbia esaurito il suo mandato.
L’amministratore sostituito sbrigherà comunque le mansioni ordinarie ed urgenti fino al passaggio delle consegne a quello nuovo.
Il momento per discutere la nomina del nuovo amministratore è durante l’assemblea ordinaria, quando all’ordine del giorno sarà posta la discussione sull’argomento; in questa occasione sarà possibile confermare l’attuale amministratore o nominarne uno nuovo, se i condomini si sono mossi per tempo ed hanno già valutato le offerte economiche di altri amministratori. Le maggioranze previste dal II° comma dell’art. 1136 del c.c. sono la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino metà del valore millesimale.
Se l’amministratore in carica non pone all’ordine del giorno la discussione sull’argomento, occorre che qualcuno si faccia carico di chiedere all’amministratore di aggiungere il punto all’ordine del giorno, ovviamente prima dell’assemblea.
Se invece non ci si trova a ridosso dell’assemblea ordinaria e si vuol comunque procedere, occorre forzare un po’ la mano, chiedendo la convocazione di un’assemblea straordinaria per discutere l’argomento.
Ai sensi dell’art. 66 delle disposizioni attuative del c.c. in qualsiasi momento della gestione almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore millesimale -166,66 millesimi – possono chiedere all’amministratore la convocazione di un’assemblea straordinaria con un preciso ordine del giorno. L’amministratore ha tempo 10 giorni dal ricevimento della richiesta per convocare l’assemblea (convocare non svolgere). Trascorsi i dieci giorni senza notizie gli stessi condomini che hanno fatto richiesta possono precedere direttamente alla convocazione per discutere e deliberare sullo stesso ordine del giorno della richiesta. In questa riunione, anche in assenza dell’amministratore attuale, si procederà con la nomina di quello nuovo che successivamente interpellerà quello uscente per il passaggio delle consegne.

Ricordiamo che è possibile chiedere anche la revoca giudiziale se ricorrono valide motivazioni sulla regolarità della gestione (vedi articolo    LA REVOCA GIUDIZIALE DELL’AMMINISTRATORE  Potrebbe interessarti conoscere le nostre promozioni speciali e chiederci un preventivo per l’amministrazione del tuo condominio: consulta le nostre  OFFERTE SPECIALI  

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