L’art. 1130 del c.c. prescrive che l’amministratore di condominio, tra le altre cose, DEVE “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.”

Entro questo termine quindi l’amministratore ha l’obbligo di convocare l’assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del rendiconto; ricordiamo che la chiusura dell’esercizio finanziario del condominio potrebbe non coincidere con il giorno 31 dicembre dell’anno.

E se non lo fa? L’amministratore è inadempiente e questa mancanza potrebbe essere causa di revoca giudiziaria.  

Prima di arrivare all’estremo rimedio consigliamo di chiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea con all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto nel più breve tempo possibile e di fornire le spiegazioni del ritardo. Infatti, tale mancanza potrebbe anche essere giustificata da situazioni particolari come ad esempio la complessità della rendicontazione o cause di forza maggiore.

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