Diciamolo subito: l’amministratore di condominio non ha nessun obbligo di essere iscritto ad associazioni di categoria!
Infatti, la professione di amministratore condominiale si esercitata ai sensi della L. 4 del 14 gennaio 2013 – disposizioni in materia di professioni non organizzate-.
Con questa Legge lo Stato riconosce l’esistenza di una serie di professioni che non erano organizzate in ordini o collegi, tra cui quella dell’amministratore di condominio, consentendo a questi nuovi professionisti di riunirsi in associazioni di categoria con il fine di valorizzare le proprie competenze, di diffondere tra di essi il rispetto delle regole deontologiche, e di orientare la scelta degli utenti (i condòmini) nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Quindi se un’associazione si preoccupa di valorizzare le competenze dei propri associati -organizzando solo corsi di formazione di alto profilo scientifico – di vigilare sul rispetto da parte dei propri iscritti delle norme deontologiche – prendendo anche provvedimenti disciplinari se il caso – e di favorire la scelta dei condòmini garantendo la libera concorrenza – senza imporre o consigliare tariffe o prezziari – ben venga!
Ma se tutto ciò rimane di fatto solo scritto sullo statuto costitutivo dell’associazione e i corsi organizzati sono solo “interni” all’associazione, senza possibilità di far valere anche validi percorsi formativi esterni, se non vi è un organo preposto a vigilare e censurare i comportamenti scorretti degli associati, se rispondono solo a sé stesse del proprio operato mancando ogni controllo esterno delle attività svolte, crediamo che non sia così indispensabile farne parte.
Il discorso è leggermente diverso per gli Ordini Professionali ed i Collegi nei quali molti amministratori sono iscritti poiché svolgono anche la professione di avvocato, commercialista, ingegnere, architetto, geometra, ecc.; infatti questi enti sono stati – in gran parte – istituiti con R.D. nell’anno 1929 ed i loro consigli nazionali fanno capo al Ministero della Giustizia. L’iscrizione a questi albi professionali è possibile SOLO se in possesso del relativo titolo di studio e SOLO dopo aver superato un ESAME DI STATO.
Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono assimilabili agli enti pubblici e, trai tanti obblighi di legge hanno anche quella di vigilare sull’operato dei propri iscritti, che possono essere giudicati in un vero e proprio procedimento formale dalle commissioni disciplinari i cui membri sono stati indicati dal Presidente del Tribunale di competenza.
Tutte le attività di questi enti sono soggette alle leggi sulla trasparenza degli enti pubblici ed è del tutto evidente che le garanzie date dagli Ordini e Collegi della nostra provincia ai potenziali clienti delle centinaia di iscritti, sono sicuramente ben più solide di quelle offerte da un’associazione privata con qualche decina di associati.
 I soci della nostra società sono iscritti da oltre 30 anni ininterrottamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lecco in seno del quale hanno rivestito anche ruoli istituzionali degni di nota, ed hanno SCELTO di non far parte di nessuna altra associazione di categoria per operare liberamente le scelte più opportune nel frequentare i corsi di formazione, nell’applicare le “tariffe” ritenute più congrue – nel rispetto delle libera  concorrenza – a vantaggio dei nostri amministrati (forse può interessarti consultare le NOSTRE OFFERTE)
Essere in regola con gli obblighi di formazione ed in linea con il regolamento deontologico della nostra professione di geometra, è per i nostri amministrati una garanzia maggiore della sola iscrizione ad una associazioni di categoria.