LA REVOCA GIUDIZIALE DELL’AMMINISTRATORE
Ai sensi dell’art. 64 delle disp. att. del c.c., in caso di gravi irregolarità o di ritardi oltre i termini di legge nell’espletamento delle proprie mansioni obbligatorie senza giustificati motivi -i casi sono contemplati nell’art. 1129, undicesimo comma e del quanto comma dell’art. 1131 del c.c.- è possibile chiedere la revoca dell’amministratore